Condizioni di vendita

 

 

 

 

 

INDICE
1) Premessa
2) Definizioni
3) Nozione di pacchetto turistico
4) Fonti legislative
5) Prenotazioni
6) Pagamenti
7) Prezzo e relative variazioni
8) Recesso del Cliente
9) Sostituzioni
10) Modifiche o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
11) Modifiche del pacchetto turistico dopo la partenza
12) Obblighi dei partecipanti
13) Particolari esigenze del Cliente
14) Classificazione alberghiera
15) Responsabilità dell'Organizzatore
16) Comunicazione cambi operativi
17) Escursioni in loco
18) Limiti del risarcimento
19) Obbligo di assistenza
20) Reclami e denunce
21) Assicurazione contro le spese di annullamento e copertura assicurativa integrativa
22) Fondo di garanzia
23) Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni

A) Condizioni generali del contratto di vendita di singoli servizi turistici
B) Informazioni obbligatorie
C) Scheda tecnica
E) Privacy



1) Premessa
Il Sito interlineclub.it offre un servizio di informazione sui viaggi per gli operatori del settore turistico iscritti al servizio di Interline Turismo Club. Il Servizio di Agenzia di Viaggi è svolto tramite l' Agenzia di Viaggi e Turismo: Professional Interline World Viaggi (di seguito denominata anche: Agenzia) di Interline Turismo Club S.r.l. (di seguito denominata anche: Società), titolare della licenza N°173468/08 rilasciata dalla Provincia di Milano. L'Agenzia è iscritta alla Federazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo: FIAVET.

2) Definizioni
Ai fini del contratto di vendita dei pacchetti turistici si intende per:
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) Venditore o Agenzia, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 3 verso un corrispettivo forfetario;
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

3) Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche,  risultanti dalla prefissata combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

4) Fonti legislative
Il contratto relativo alla vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è regolato dalle presenti Condizioni Generali, dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al turista, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

5) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta in forma scritta e contenere tutti i dati necessari per l’espletamento della stessa.
L'accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, nel momento in cui il turista, previo pagamento, abbia ricevuto risposta di riconferma della prenotazione dall'Agenzia con conseguente informazione sulla consegna dei documenti di viaggio.
Con l'invio della richiesta impegnativa a prenotare il turista autorizza espressamente e irrevocabilmente l'Agenzia a confermare, a sua volta, al fornitore Organizzatore dei viaggi, la prenotazione.
In mancanza della riconferma finale dell'Agenzia, l'operazione è da intendersi nulla.
I documenti di viaggio vengono consegnati al turista, di norma, in aeroporto o in altro luogo di partenza da parte degli addetti del Tour Operator Organizzatore del Viaggio. Il turista riceve via e-mail o via fax dall'Agenzia una precisa informativa di convocazione, con indicati gli orari di convocazione presso l'aeroporto, o stazione ferroviaria, porto marittimo, dove avverrà la consegna fisica dei documenti di viaggio.
Nei confronti dell’Organizzatore, la Professional Interline World Viaggi, in possesso di regolare licenza, ha la veste giuridica di Intermediario acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente come mandatario del turista. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.

6) Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
In regime di prenotazione stand-by e/o sotto data di partenza, l’intero importo dovrà essere irrevocabilmente versato dal turista prima della partenza, secondo le modalità indicate dalla Agenzia.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’Agenzia intermediaria e/o dell’Organizzatore la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore e/o dall’Agenzia.
Per altro l'Organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente dal turista alla Professional Interline World Viaggi sua mandataria conformemente agli accordi conclusi tra lo stesso Organizzatore e quest'ultima.

7) Prezzo e relative variazioni
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

8) Recesso del turista
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro un tempo ragionevole dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, le spese di apertura pratica da parte da Professional Interline World Viaggi.
Per alcune destinazioni, per particolari servizi o per combinazioni di viaggio specifiche, le penali riportate possono subire rilevanti variazione che saranno comunicate all’atto della richiesta di iscrizione al viaggio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

9) Sostituzioni
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione;
e) il soggetto subentrante abbia i requisiti per poter usufruire dei viaggi proposti dall’Agenzia.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

10) Modifiche o Annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza l'Organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’Organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Codice del Consumo) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’Organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

11) Modifiche del pacchetto turistico dopo la partenza.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12) Obblighi dei partecipanti
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’Organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’Organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…), rilasciando ove previsto il consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili (T.U. 196/2003 art. 26), ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

13) Particolari esigenze del turista
Il turista comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari esigenze che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio. L'Organizzatore si riserva il diritto di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'Organizzatore farà pervenire quanto prima al turista, tramite Professional Interline World Viaggi, una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

14) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15) Responsabilità dell'Organizzatore
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16) Comunicazione cambi operativi
Qualora l’Organizzatore non desse tempestiva comunicazione all’intermediario di eventuali variazioni, e/o queste giungessero dopo la chiusura degli uffici dell’intermediario, a quest’ultimo non potrà essere imputata alcuna responsabilità in merito.

17) Escursioni in loco
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Professional Interline World Viaggi di Interline Turismo Club S.r.l. nella veste di Organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Professional Interline World Viaggi di Interline Turismo Club S.r.l. né a titolo di Organizzatore né di Intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

18) Limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

19) Obbligo di assistenza
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 18 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

20) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

21) Assicurazione contro le spese di annullamento e copertura assicurativa integrativa
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

22) Fondo di garanzia (art.51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’Organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.  attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

23) Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

A) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b)Condizioni di contratto
Ai contratti previsti al precedente punto a) sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici di cui al precedente punto 1) ed al punto 4); punto 5); punto 8); punto 10); punto 18); punto 19); punto 21; punto 22). L'applicazione di dette clausole non determina in alcun modo la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio, ecc...) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (Venditore, soggiorno, ecc...).
c)Recesso del turista
Al turista che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile a Professional Interline World Viaggi, saranno addebitate: la quota d'iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle di seguito indicate:
I. per soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera si farà riferimento a quanto previsto al punto 8) sopra descritto.
II. per servizi di solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi - Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio si farà riferimento alle condizioni previste dai vari fornitori.

B) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

a) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”

b) Informazioni obbligatorie ai sensi del Reg. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell'accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con XYZ è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI.

c) Informazione ai passeggeri ai sensi del Reg. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005

d) Altre Informazioni obbligatorie:
• Professional Interline World Viaggi di Interline Turismo Club S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 1505000417/L con la Filo Diretto Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 2.100.000,00 .
• Programmi realizzati in collaborazione di vettori aerei I.A.T.A.
• Licenza Rilasciata dalla Provincia di Milano con decreto 173468/08


C) SCHEDA TECNICA

Indicazioni generali da applicare in caso di mancanza di indicazioni specifiche da parte dell’Organizzatore.
Penalità di annullamento per viaggi individuali:
Oltre alle penalità legate alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost...) e servizi particolari per i quali verranno segnalate le penalità in fase di prenotazione, verranno applicate le seguenti penalità:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 10 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno.
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.

D) PRIVACY

Per la normativa relativa alla protezione della privacy consultare l’appendice specifica contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili, ed i diritti del soggetto ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 (Fare click qui).

Professional Interline World Viaggi di Interline Turismo Club S.r.l.

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